Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. Lo Stato istituisce l'insegnamento obbligatorio della LIS nell'ambito della scuola dell'obbligo, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nell'ambito universitario l'intervento si articola con l'istituzione all'interno dei corsi di laurea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS.